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Organi di revisione amministrativa e contabile


Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022

Organi di revisione amministrativa e contabile

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

 

                    Art. 31, D.Lgs. n. 33/2013
(Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione
)

Contenuto inserito il 29-11-2022 aggiornato al 29-11-2022

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Contenuto creato il 15-02-2023 aggiornato al 05-12-2023